Il patrimonio dell’erede si confonde con quello del debitore defunto (in caso di accettazione pura e semplice) e il creditore potrà agire per ottenere il pagamento del suo credito

Segnalo una importante pronuncia della Suprema Corte sul punto.
⚖️ Cassazione sentenza n. 28666/2024

🔎 Il caso: un chiamato all’eredità (Tizio) aveva pagato un debito ereditario senza aver dichiarato formalmente l’accettazione. Tizio può essere considerato erede puro e semplice ?

📝 La Cassazione sancisce che il pagamento di un debito, da solo, non basta a configurare un’accettazione tacita, a meno che non sia chiaramente accompagnato da altri comportamenti che dimostrino la volontà di assumere il ruolo di erede. Infatti, tale comportamento (il pagamento di un debito) può essere interpretato come un gesto di gestione temporanea, ad esempio per evitare problemi immediati con i creditori. Si ricorda inoltre che la gestione di affari altrui (ex art. 2028 c.c) permette al chiamato all’eredità di agire senza assumere automaticamente la qualità di erede, purché vi sia chiarezza sulle proprie intenzioni.

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💬 La sentenza citata fa chiarezza sui presupposti affinché si possa parlare di accettazione tacita dell’eredità. Troppo spesso si sente e si legge che basta un pagamento di un debito per essere considerati eredi non tenendo conto del comportamento complessivo del chiamato e della complessità di ogni caso.
Tale pronuncia inoltre è in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il chiamato all’eredità che presenta la dichiarazione di successione non diventa erede essendo un adempimento di natura fiscale da effettuarsi entro 1 anno (dall’apertura della successione) per evitare le sanzioni.
Analogicamente anche il chiamato all’eredità che non sa ancora se intende accettare o meno può essere propenso a pagare un debito scaduto per evitare ulteriori costi di recupero.
L’orientamento delineato pertanto va a tutelare queste situazioni delicate in cui il chiamato è propenso per accettare l’eredità ma ha bisogno ancora di tempo per decidere, e dunque si da la possibilità di compiere atti al fine di evitare sanzioni o aggravio di costi e crediti ecc.
Non dimentichiamoci che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni e chi ha intenzione di eliminare situazioni di incertezza ha il rimedio dell’actio interrogatoria ex art 481 c.c. e 749 c.p.c.
Tuttavia, a mio avviso, per evitare problematiche, è sempre opportuno specificare che l’atto che si va a compiere non è accettazione dell’eredità e che pertanto il chiamato si riserva il diritto di accettare. 💬

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